BREXIT - Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

Il 24 dicembre scorso, è stato raggiunto un "agreement in principlecon il Regno Unito, che definisce la cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.

Esso riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Dal 1° gennaio il Regno Unito non è più parte del mercato unico e ha lasciato l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Ha così avuto fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

L'accordo di libero scambio prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo nell'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate.

La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art.8, D.P.R. n. 633/72.

E' stato inoltre previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, che faciliterà di gran lunga le procedure doganali. L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio.

Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare e sicurezza dei prodotti.

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

Per quanto attiene l’origine delle merci sarà determinata in base alle regole dell'accordo, rimanendo nella sfera dell'origine preferenziale.

Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di autodichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possano tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea.  

L'attestazione di origine:

è compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;

può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;

è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;

può applicarsi a un'unica spedizione di uno o più prodotti importati o a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.
Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di Commercio.

Non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

Per le merci attualmente origine UE (per incorporamento di materiali di origine UK o di lavorazioni sostanziali effettuate in UK) il carattere originario non preferenziale dei prodotti dovrà essere oggetto di rivalutazione, considerando che i materiali UK o le lavorazioni effettuate in UK saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo.

L'attribuzione dell'origine non potrà più essere considerata dell'UE neanche per i prodotti originari del Regno Unito giunti sul nostro territorio prima del 1° gennaio 2021. 

Di conseguenza, per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali occorresse il rilascio di un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà più essere certificata l'origine UE se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e, nel caso di origini multiple, andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

A prova d'origine delle merci (in mancanza di bollette doganali pregresse) occorrerà esibire eventuali etichettature recanti il "Made in UK" o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi.

La Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell’Unione Europea (DG TAXUD) ha precisato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna anche dal 1°gennaio 2021. In questi casi, al momento dell'uscita della merce sarà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione, è quindi consigliabile che i titolari richiedano un set di fogli souche e fogli volet bianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di Commercio. In via del tutto eccezionale e per la specifica circostanza, il set di fogli aggiuntivi potrà essere inserito anche nel Carnet ATA base a condizione che, esaurite le operazioni doganali di riesportazione e di re-importazione, il documento venga immediatamente restituito alla Camera di Commercio.

Sul portale WorldPass è pubblicata una raccolta di materiale illustrativo (schede di approfondimento e video) realizzato dall'Agenzia ICE, per alcuni contenuti in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra.