Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto Interministeriale 22.12.2009, con il quale sono state stabilite le misure del diritto annuale per l'anno 2010 dovuto dalle imprese, iscritte o annotate nel registro delle imprese, alle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
Risultano confermati sia gli scaglioni di fatturato, determinati con DL 1° febbraio 2008, sia gli importi fissi previsti per l'anno 2009 dal DL 29 aprile 2009.
scaglioni di fatturato | misure fisse e aliquote |
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da 0,00 fino a 100.000,00 euro | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 e fino a 250.000,00 euro | 0,015% del fatturato |
oltre 250.000,00 e fino a 500.000,00 euro | 0,013% del fatturato |
oltre 500.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro | 0,010% del fatturato |
oltre 1.000.000,00 e fino a 10.000.000,00 euro | 0,009% del fatturato |
oltre 10.000.000,00 e fino a 35.000.000,00 euro | 0,005% del fatturato |
oltre 35.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 euro | 0,003% del fatturato |
oltre 50.000.000,00 euro | 0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000) |
sede | unità locale | |
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imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | € 88 | € 18 |
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 200 | € 40 |
società semplici non agricole | € 144 | € 29 |
società cooperative | € 200 | € 40 |
consorzi | € 200 | € 40 |
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria | € 200 | |
società di cui al comma 2, articolo 16 del D.lgs. N. 96 del 2/2/2001 (società di avvocati) | € 170 | |
società di capitali | € 200 | € 40 |
società di persone | € 200 | € 40 |
UL o sedi secondarie di società estere | € 110 | --- |
Le unità locali versano il 20% di quanto versa la sede. Pertanto in caso di contestuale apertura di più di una unità locale è necessario effettuare correttamente l'arrotondamento secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.
Esempio 1: apertura di una unità locale = euro 17,60 arrotondato a euro 18.
Esempio 2: apertura di due unità locali = euro 17.60 X 2= euro 35,20 arrotondato a euro 35.
SCADENZA RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il 16 giugno 2010 scadrà il termine per usufruire del ravvedimento operoso per le imprese che non avessero adempiuto al pagamento del diritto annuale 2009.
Entro tale termine è possibile regolarizzare l'omesso o incompleto versamento del diritto annuale 2009 usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 comma 1 del D.M. n. 54 del 27/01/2005.
L'aliquota applicabile - pari al 6% - rimane invariata nonostante le riduzioni previste dal D.L. 185/08 c.d. "Decreto antricrisi" .
Il versamento deve essere effettuato con Mod. F24 tenendo conto degli importi previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 22/12/2009.
E' importante la corretta indicazione, in corrispondenza di ciascun importo, dei codici tributo 3850 (diritto annuale), 38501 (interessi) e 3852 (sanzione) nonché l'indicazione dell'anno di riferimento.
Scaduto detto termine la sanzione applicabile sarà quella del 30% e la mancata regolarizzazione di quanto dovuto e non versato comporterà il blocco della certificazione da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese (comma 35, art. 24 legge 449/1997).
NOTA INFORMATIVA
INVARIATE LE ALIQUOTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 1 DEL D.M. N. 54 DEL 27/01/2005
In riferimento al D.L. 185/08, c.d. "Decreto anticrisi", nel quale sono previste riduzioni alle sanzioni dovute per il ravvedimento operoso
Si avvisa:
che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, con nota del 30.12.08, che "la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 185/08 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1" art 6 del Decreto Ministeriale n. 54/05 concernente le sanzioni in materia di diritto annuale, dovuto alle Camere di Commercio, in quanto trattasi di "una fonte normativa, di per sé autonoma".
Pertanto, l'aliquota applicabile con l'istituto del ravvedimento operoso lungo in materia di diritto annuale, resta invariata al 6% .
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