L’articolo 9-ter del D.L. 73/2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti delle imposte che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall’apposito decreto ministeriale.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall’applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.
La proroga riguarda anche il diritto annuale.
Il termine del 15 settembre è fisso: non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%