Artigianato: riconoscimento delle qualifiche professionali

Abrogazione della Legge 161/63. Effetti sulla competenza della Commissione Provinciale per l'Artigianato sul rilascio delle qualifiche per acconciatori ed estetisti

Con riferimento al Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla conseguente abrogazione dell’art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161,

SI COMUNICA

che la Commissione Provinciale per l’Artigianato (attualmente decaduta e soggetta a commissariamento nelle more della sua ricostituzione) non dispone più il riconoscimento delle qualifiche professionali per acconciatori (legge 174/2005) ed estetisti (legge 1/1990).

Come chiarito, infatti, dal M.S.E con circolare esplicativa n. 3656/C del 12.09.2012 (della quale si riporta estratto) l’accertamento e la verifica dei requisiti professionali in capo ad acconciatori ed estetisti spetta ai Comuni destinatari della SCIA per l’avvio dell’attività.

Testo Circ. 3656/C del 12.09.2012

10. Acconciatori ed estetisti.
10.1    
Gli articoli 15 e 16, rispettivamente per le attività di acconciatore ed estetista, alla lettera a) del comma 1, ribadiscono il passaggio da regime DIA a regime SCIA. I medesimi articoli alla lettera b) del medesimo comma, al fine di allineare queste attività alle altre attività regolamentate, e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attività ad essi affidate dalla legge, richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel REA. Essendo le attività in esame soggette a SCIA, l’iscrizione nel REA è contestuale alla presentazione della medesima a norma dell’articolo 5 del DPR 160 del 2010 e del DM 10 novembre 2011.

 10.2    Il comma 2 dell’articolo 15 provvede all’abrogazione esplicita di alcuni articoli della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attività di parrucchiere, barbiere e affini) recanti disposizioni ormai superate dalla normativa successivamente intervenuta (in particolare con la legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modifiche ed integrazioni, nonché con alcune disposizioni del D.Lgs. 59/2010) oppure comunque in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dell’attività in forma ambulante, che permane ai sensi dell’art. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre all’autorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla SCIA, l’accertamento della qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.

 

Pertanto, alla luce delle modifiche, le imprese che vogliano esercitare le attività di acconciatore o di estetista devono presentare la SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.