Con la legge 11 dicembre 2012, n. 224 (in vigore dal 5 gennaio 2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, viene sostituito il comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, stabilendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.
Vengono così unificate, in una nuova categoria detta «meccatronica», le due preesistenti attività di meccanica-motoristica ed elettrauto.
Con l'articolo 2 della nuova legge viene previsto che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni.
All'articolo 3, comma 1, vengono dettate le disposizioni transitorie, prevedendo che le imprese di autoriparazione abilitate contestualmente alle attività di meccanica - motoristica e di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 122/1992, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; il medesimo articolo, al comma 2, dispone che le imprese di autoriparazione abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica oppure a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 122/1992, possono proseguire, per i cinque anni successivi all’entrata in vigore della nuova legge, le rispettive attività, ma entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge 122 del 1992 devono frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.
Qualora, nell’ipotesi precedente, la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell’impresa, abbia compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della nuova legge, essa può proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
legge 11 dicembre 2012, n. 224.
Meccatronica: proroga al 4 gennaio 2023 del termine per l’adeguamento dei requisiti.
L’art. 1, comma 1132/d, della legge 205/2017 ha sostituito, all’art. 3, comma 2, della legge 224/2012, le parole “per i cinque anni” con le parole “per i dieci anni”.
Pertanto le imprese, già iscritte all’Albo Artigiani ed abilitate all’esercizio di una sola tra le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, che in precedenza erano tenute a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica” presentando la domanda per l’adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, hanno ora la possibilità di proseguire le rispettive attività (meccanica - motoristica oppure elettrauto) per altri cinque anni, quindi fino al 4 gennaio 2023, termine entro il quale devono conseguire i requisiti tecnico-professionali per la meccatronica.