L'attività di BANQUETING consiste nella fornitura di pasti presso la sede designata dal committente unitamente all'organizzazione del ricevimento o del banchetto, comprensiva cioè dell'apparecchiatura dei tavoli, della preparazione del buffet, del servizio al tavolo, della fornitura delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessarie all'erogazione del servizio; l'attività di CATERING, invece, consiste nella preparazione, il confezionamento e la consegna di cibi e bevande che vengono somministrate in luogo diverso da quello in cui vengono prodotti.
Entrambe le attività rientrano nella somministrazione di alimenti e bevande, la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006, infatti, all'art.3, punto 2 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), definisce come "somministrazione anche "l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso" e specifica il concetto di domicilio come "la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi".
Fra l'altro l'art.6, comma 6, della Legge Regionale del 17 febbraio 2015, n.3, esclude dall'oggetto dell'impresa artigiana la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dal combinato disposto delle leggi menzionate si reputa che le attività di banqueting e catering non siano iscrivibili all'Albo Artigiani (Commissione Regionale del Lazio - determina n. 218895 del 26.11.2012).
N.B. Le imprese già iscritte all'Albo Artigiani per l'attività di catering, conservano i requisiti artigiani solo nel caso in cui la preparazione dei cibi avvenga nel laboratorio e gli stessi vengano soltanto consegnati al domicilio del cliente senza che venga in loco svolta alcuna attività di somministrazione degli stessi.