L’attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 174 del 17 agosto 2005 (che ha sostituito la vecchia normativa: L. 161/63 modificata dalle Legge 1142/70).
Per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti professionli previsti dall'art.3, comma 1 (Abilitazione professionale), che dispone:
"Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico - pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente partcio ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura da effetuuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è risotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia precedeuto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contatto nazionale di categoria".
Nei successivi commi l'articolo stesso precisa che:
"Il corso di formazione teorica di alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimentot di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore cordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti".
L'art.6 della legge 174/2005, invece, contiene le norme transitorie tra le quali assume rilevanza quella contenuta nel comma 2:
"I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del'articolo 3".
La Commissione Procinciale per l'Artigianto del Lazio con il decreto n.2 del 26 settembre 2014 ha chiarito che per "qualifica professionali" si intende, esclusivamente, quella che veniva rilascita dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, organo in precedenza competente ai sensi dell'art.2 della legge 161/1963, e non gli attestati rilasciati da scuole riconosciute dalla Regione.
Significativo anche il comma 7 che prevede una vera e propria clausola di salvaguardia per i barbieri, infatti:
"A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività".