La Commissione Regionale per l’Artigianato del Lazio, confermando un costante indirizzo, ha ribadito, nella seduta del 15 maggio 2013, che l’attività di “ centro massaggi” che eroga massaggi shatziu, thailandesi, ayurvedici, trattandosi di prestazioni, effettuate sul corpo umano, finalizzate a mantenere il medesimo in perfette condizioni, sono assoggettate alla disciplina normativa cui soggiace l’ attività di estetista, ossia alla legge 4 gennaio 1990 n.1.
Infatti l’art.1, comma 1, della legge menzionata, prevede che” l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”; precisa poi, al secondo comma, che “tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali” oltre che “con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge”.
I massaggi shatziu, thailandesi e ayurvedici, pur differenziandosi per una maggiore lievità ed una minore invasività del trattamento rispetto ai massaggi tradizionali, comportano, comunque, una pressione manuale su alcune parti del corpo ed implicano un trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano; non si tratta di interventi di carattere terapeutico o sportivo, ma finalizzati al generico benessere della persona.
Pertanto tale attività va assimilata all’estetica e conseguentemente assoggettata alla medesima disciplina.