Il ravvedimento è un istituto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente agli autori o all'autore dell'insufficiente o omesso versamento del diritto annuale e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare spontaneamente la propria posizione entro un anno dalla violazione e di beneficiare, in tal modo, di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria prevista.
Sono esclusi dal ravvedimento i contribuenti ai quali la violazione sia stata già constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali essi abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento consente di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzione amministrativa minima applicabile che è pari al 30% del diritto dovuto.
Il ravvedimento deve essere effettuato entro un anno dalla commissione della violazione.
La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto (es.: se il diritto annuale 2010 doveva essere versato entro il 16/06/2010 e non è stato versato, questa è la data di commissione della violazione; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungendo 30 giorni alla data di protocollo della domanda si ottiene la data di violazione).
Alla base del ravvedimento operoso deve esserci la regolarizzazione spontanea da parte dell'utente. E' indispensabile, infatti, che non vi sia già un provvedimento di accertamento della violazione da parte dell'ente creditore
MODALITA' DI CALCOLO E VERSAMENTO
Se l'impresa regolarizza entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) pagherà:
- il diritto dovuto;
- il 3,75% (= 1/8) del 30% della sanzione irrogabile;
- gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo vigente.
In alternativa al ravvedimento breve è possibile regolarizzare con il pagamento della maggiorazione dello 0,40%.
Se l'impresa regolarizza oltre i 30 giorni ed entro 1 anno dalla violazione (ravvedimento lungo) pagherà:
- il diritto dovuto;
- il 6%(=1/5) del 30% della sanzione irrogabile;
- gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo vigente.
Al riguardo sarà utile ricordare che sono rimaste invariate le aliquote del ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 comma 1 del DM n. 54 del 27/01/2005 (Avviso Decreto Anticrisi).
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito, utilizzando il Mod. F24, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento della sanzione e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
La sezione da compilare sul Mod. F24 è ICI ed altri tributi locali, utilizzando i seguenti codici:
Cod. ente: FR
Cod. tributo: 3850 Diritto 3851 Interessi 3852 Sanzione
Anno di riferimento: anno per il quale si intende effettuare la regolarizzazione
Importi a debito versati: gli importi dovuti
Gli interessi devono essere calcolati commisurandoli al tributo non versato, al tasso di interesse legale annuo con maturazione giornaliera (dal giorno della commissione della violazione al giorno di regolarizzazione con mod. F24) nel modo che segue:
ammontare tributo non versato x tasso legale annuo x n. di giorni / 36500
TABELLA TASSI DI INTERESSE LEGALE (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)