Cuoco a domicilio

L'attività si caratterizza per il fatto che il soggetto, su richiesta del committente, utilizzando attrezzature proprie, si reca nel luogo designato per cucinare, senza fornire gli alimenti. Si ritiene che tale attività possa essere considerata imprenditoriale se viene svolta in maniera professionale e con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi ai sensi dell'art. 2082 del c.c.; conseguentemente, qualora venga esercitata con i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2007, sarà iscrivibile all'Albo Artigiani a condizione che l'attività sia limitata alla preparazione delle pietanze, con esclusione di allestimento tavoli e servizio assistito, per non sfociare nella somministrazione (Commissione Regionale del Lazio - determina n. 218895 del 26.11.2012).