DEFINIZIONE importi dovuti

Gli importi del diritto annuale da pagare variano in base alla sezione (Ordinaria o Speciale) cui l'impresa è iscritta o annotata e sono determinati, di anno in anno (vedi la sezione dedicata nelle sottopagine), con apposito Decreto Ministeriale (D.M. n. 359 dell'11/05/2001 art. 8 comma 2).

 

- Importi per le imprese iscritte nella Sezione ORDINARIA

Le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese - anche se annotati nella sezione speciale - devono pagare il diritto annuale secondo il tipo di impresa.

 

-Importi per le imprese iscritte nella Sezione SPECIALE

Le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese pagano il diritto annuale in misura fissa.
L'importo da pagare è relativo alla sede dell'impresa e, se l'impresa ha delle unità locali, il pagamento va effettuato anche per ciascuna unità locale.

 

-Imprese ed Unità locali di NUOVA ISCRIZIONE

Le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno pagano il diritto annuale al momento dell'iscrizione oppure avvalendosi di intermediari entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione dell'impresa o di apertura UL al Registro Imprese.

 

- Imprese ed Unità locali GIÀ ESISTENTI

Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese al 1° gennaio effettuano il pagamento del diritto annuale in una unica soluzione con il Modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

NOVITA'

Con nota n. 201046 del 30.12.2010 il Ministero dello Sviluppo Economico conferma gli importi dovuti dai soggetti iscritti nella Sezione ordinaria e speciale del Registro Imprese e stabilisce nuovi importi (salvo rettifiche emesse dal Ministero) per:

  • soggetti iscritti solo nel REA Repertorio Economico Amministrativo (associazioni e fondazioni senza scopo di lucro);
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole.