Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 443 del 8 agosto 1985, l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali non sono computati:
- gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modifiche e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, solo per un periodo di due anni;
- i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
- i dipendenti con contratto di formazione e lavoro;
- i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.
Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sono computati:
- i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.
Secondo quanto stabilito all'articolo 6 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
L'impresa può superare il limite dimensionale previsto fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a tre mesi all'anno solare; i tre mesi possono essere anche non consecutivi e il limite del 20% va conteggiato sul numero massimo.
Nel caso il superamento dei limiti dimensionali oltre il 20%, la perdita dei requisiti ha effetto dalla data dell'avvenuto superamento; nel caso di superamento dei limiti dimensionali inferiore od uguale al 20% è possibile mantenere la qualifica se, entro tre mesi dalla data di superamento, si rientra nei limiti previsti. Nel caso di superamento dei limiti dimensionali inferiore od uguale al 20%, qualora non rientri nei limiti entro il termine previsto la perdita dei requisiti ha effetto alla fine del periodo dei tre mesi.