Manutenzione del verde - Avviati i corsi di formazione da enti accreditati

Si avvisano le imprese che esercitano l'attività di manutenzione del verde (codice ATECO 81.30.00)  che dal 1 ottobre 2019 non saranno più accolte le iscrizioni di  senza che sia nominato il preposto in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, della L. 154/2016.

I requisiti possono essere ottenuti con il superamento di un corso.

La durata del percorso standard per ottenere la qualificazione è di 180 ore complessive, di cui almeno 60 ore di attività pratiche per le conoscenze e le abilità previste.

Tutte le imprese del settore, che sono tenute a frequentare il corso, dovranno trasmettere al Registro Imprese una pratica telematica allegando la certificazione del superamento dell’esame oppure un titolo equipollente abilitativo. Il termine ultimo per depositare la pratica telematica è il 30 settembre 2019, in caso contrario sarà avviato il procedimento per il divieto di prosecuzione dell'attività.

 

SOGGETTI AI QUALI È DESTINATA LA FORMAZIONE

I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa.

I corsi sono altresì rivolti anche a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Manutentore del verde sono necessari i seguenti requisiti:

a) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale.

 

CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;

b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;

c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

g) i soggetti i possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154 (25 agosto 2016, ndr), al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:

- il titolare

- il socio con partecipazione di puro lavoro

- il coadiuvante

- il dipendente

- il collaboratore familiare dell’impresa

Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo (22 febbraio 2018, ndr), attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo (22 febbraio 2020, ndr).
L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto.
Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.