Noleggio da rimessa con conducente

Per l'esercizio dell'attività i requisiti richiesti sono:
a) iscrizione nel ruolo Provinciale dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea (ruolo tenuto dalla Camera di Commercio);
b) fotocopia semplice dell'Autorizzazione Comunale.

La normativa di riferimento è la legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 (disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all' articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), che all'articolo 16, comma 1, dispone "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge é istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'articolo 1 della stessa legge 15 gennaio 1992, n. 21"; mentre il comma 3, del medesimo articolo, dispone "L'iscrizione nel ruolo formato per ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".