Sanificazione degli impianti di climatizzazione e condizionamento

L'impresa abilitata all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di climatizzazione e di condizionamento (art. 1, c. 2, lett. c, D.M. 37/2008), per svolgere l'attività di SANIFICAZIONE su tali impianti deve essere NECESSARIAMENTE in possesso anche dei requisiti previsti dalla L. 82/1994 e dal D.M.  274/1997.

Come disposto dall'art. 1, c. 1, lett. e), del D.M. 274/1997, "sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".  

Nella Circolare n. 3420/C del 22 settembre 1997, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ha inoltre precisato che "il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non devono sottintendere attività di verifica e manutenzione". La sanificazione, infatti, come definita dal D.M. 274/1997, è un "complesso di procedimenti e di operazioni", e pertanto "le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro. Qualora, invece, venga svolta una sola di tali attività, riguardante il controllo della temperatura, dell'umidità, della ventilazione o del rumore non si può parlare di sanificazione, e pertanto non è richiesta l'iscrizione ai sensi della legge 82/94".

L'installatore, quindi, può legittimamente provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria del complesso impiantistico aeraulico (macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), ovvero alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne alla macchina, delle chiusure antifiamma, delle bocche di erogazione, ma non può dichiarare sanificati gli impianti di climatizzazione o di condizionamento. Se vuole "sanificare" gli impianti (ovvero abbattere la carica batterica e/o virale all'interno degli stessi) e, soprattutto, certificare l’attività di sanificazione svolta, l'installatore deve essere anche abilitato ai sensi della normativa introdotta dalla L. 82 del 1994 e dal D.M. 274 del 1997, oppure rivolgersi ad un'impresa di sanificazione specializzata e mettere i condotti nella disponibilità della stessa.

L'impresa di sanificazione, infatti, è l’unica a poter sanificare i condotti, ma questi devono essere prima smontati e sezionati singolarmente dall'installatore, l’unico, peraltro, che potrà anche rimontarli.