Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005 n. 54 del Ministero delle attività produttive.
In particolare, tale decreto stabilisce all'articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2 dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la normativa di seguito indicata:
Regolamento sanzioni Diritto Annuale (AllegatoRegolamento consiliare approvato con provv. n. 6 del 13 aprile 2021)