Soppressione del SISTRI

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato soppresso il sistema SISTRI, il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ai sensi dell’art.6, comma 1, del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n.135.
Il comma 3 del citato D.L. stabilisce che dalla stessa data e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, enti ed imprese tenuti all’obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 nel testo previgente all’introduzione del SISTRI, con l’applicazione delle relative sanzioni previste dall’articolo 258 del medesimo testo.
Fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte del Ministero dell’ambiente, continuano a trovare applicazione gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina SISTRI: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (c.d. MUD), tenuta del registro di carico scarico, utilizzo dei formulari di trasporto anche in formato digitale (adempimenti previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010).
Le Camere di Commercio pertanto sospendono la fissazione degli appuntamenti e il rilascio dei dispositivi, l’archiviazione ottica della documentazione cartacea, nonché qualsiasi trasferimento di dati da e verso il SISTRI e non dovranno ritirare dispositivi USB consegnati dagli utenti.