Nella G.U. n. 141, del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (Decreto 21 aprile 2017, n. 93), provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura, nell’ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.
Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2017, all’art. 18, comma 2 dispone che: “Le Camere di Commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento”.
A tale riguardo si evidenzia che il periodo transitorio disciplinato dal precitato art. 18, comma 2, avrà termine il 18 marzo 2019.
A partire dal 19 marzo 2019, e salvo diversa decisione che dovesse intervenire ad opera del Ministero competente, le attività di verificazione periodica potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati di cui all’art. 4, co. 1 del D.M. 93/2017 che risultino iscritti nell’elenco Unioncamere di cui all’art. 10, comma 2 del Decreto, raggiungibile al link http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2
I riconoscimenti dei Laboratori che, alla data del 19 marzo 2019, non abbiano regolarizzato la propria attività alla luce delle previsioni del D.M. 93, e secondo le modalità indicate dal correlato Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017, si riterranno decaduti ex lege per effetto della definitiva entrata in vigore del Decreto stesso e tali soggetti non potranno continuare a svolgere le attività di verificazione periodica sugli strumenti di misura legale.
Pertanto, a far data dal 19 marzo 2019 Unioncamere procederà:
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alla cancellazione del numero identificativo di ciascun Laboratorio riconosciuto dall’Unione a seguito di presentazione della SCIA ai sensi della normativa previgente all’entrata in vigore del D.M. 93/2017 ed operante in pendenza del regime transitorio;
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alla disattivazione dell’Elenco dei soggetti che eseguono la verificazione periodica nel periodo transitorio, pubblicato sul sito metrologialegale.unioncamere.it (ferma restando la possibilità di visualizzare tale elenco via web ai fini delle eventuali verifiche);
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a rendere irricevibile qualunque comunicazione telematica inviata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Unioncamere sopra ricordato.
Nel caso di maturazione dei requisiti di accreditamento richiesti dalla disciplina pienamente operativa dal 19 marzo 2019, ciascun Organismo accreditato potrà sempre avviare le attività di verificazione periodica su strumenti disciplinati dal D.M. 93 seguendo le previsioni e secondo le modalità indicate dal Decreto stesso e dal già citato Regolamento Unioncamere, ovvero attraverso presentazione di apposita S.C.I.A. a Unioncamere ai sensi dell’art. 11 del Decreto e dell’art.4 del Regolamento.