Per essere considerati Collaboratori Familiari dell'impresa artigiana, i familiari devono partecipare all'attività della stessa in modo continuativo e prevalente; possono considerati familiari coadiuvanti dell'imprenditore artigiano:
- il coniuge;
- i parenti sino al 3° grado, che sono i discendenti (cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote), gli ascendenti (cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo), i collaterali (cioè il fratello o la sorella, il nipote - figlio di fratello o di sorella - e lo zio);
- gli affini entro il 2° grado, che sono i seguenti parenti del coniuge:
- il figlio e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella;
- il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore quando non sia anch'egli genitore, il coniuge del fratello (cognato).
L'impresa familiare rappresenta un istituto associativo del tutto peculiare, a rilevanza interna, che ha carattere "residuale o supplettivo" in quanto è da ritenersi preclusa qualora sia configurabile un diverso rapporto fra il titolare ed i propri familiari, rispetto a quello tassativamente previsto dall'art. 230-bis c.c. (ad es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, natura societaria).