La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, con delibera 25.11.2008, ha confermato l'impossibilità per l'impresa artigiana di istituire sedi secondarie, mentre è consentito l'apertura di unità locali da intendersi come laboratori destinati a scopi strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai fini generali dell'impresa; l'unità locale deve essere ubicata in luogo che consenta al titolare, senza avvalersi di institori, di partecipare manualmente a tutte le fasi del processo produttivo.
In caso di ubicazione in luogo distante rispetto alla sede operativa principale, l'unità locale deve osservare orari di apertura differenziati; in caso di esercizio dell'impresa in forma societaria è invece sufficiente che, in ciascuna unità locale, sia preposto uno dei soci artigiani.