Per l'esercizio dell'attività di estetista è indispensabile il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n.1, la quale all'art.3, comma 1, dispone:
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo lì'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico - ratico preceduto dallo svolgimento
- di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
L'art.4, comma 4, precisa che non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio;
L'art.9 prevede, invece, la possibilità che l'attività di estetista possa essere svolta unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere ed acconciatore.