Tintolavanderia

L'attività è disciplinata dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84.
Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
L'articolo 2 della legge, successicamente modificato dall'art. 79, commi 2 e 3, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, definisce i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in questione, in particolare per ogni sede dell'impresa, dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato un responsabile tecnico (titolare oppure un socio partecipante al lavoro) il quale deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
1) aver frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (modifica apportata dal comma 2, dell'art. 79, del D. Lgs. n. 59/2010) e, quindi, non più di "1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore", come previsto in precedenza;
2) essere in possesso di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
3) essere in possesso di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
4) aver svolto un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
a) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
b) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
c) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Per l'esercizio dell'attività occorre allegare copia della SCIA/DIA sanitaria presentata al comune competente.
Non è consentito svolgere l'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio; pertanto la stessa può essere svolta solo all'interno di un apposito laboratorio in regola con le norme urbanistiche, di destinazione d'uso, di sicurezza e igienico-sanitarie.

La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012, Prot. 12/185/CR6/C9, ha definito i titoli di studio abilitanti per il responsabile tecnico di tintolavanderia.