Con il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che ha disposto l'abrogazione dell'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161, le imprese possono avviare l'attività di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell'artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all'eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
Pertanto i soggetti che intendono svolgere l'attività di estetista devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa.
L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n.1