L'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla legge del 8 agosto 1985, n. 443.
L'elaborazione di dati rientra nella previsione dell'art.2195 c.c., comma 1, come produzione di servizi, pertanto non è inquadrabile come attivita` commerciale, ma per essere qualificata come artigiana deve essere caratterizzata, in ogni caso, dalla prevalenza del requisito della attività manuale su quella intellettuale. Ai fini dell'iscrizione occorre, pertanto, dimostrare:
a) l'autonomia del titolare, con l'esibizione di documentazione fiscale attestante l'organizzazione dei vari fattori produttivi (locali, capitali, apparecchiature tecniche, materie prime e lavoro del titolare);
b) il tipo di attività e la diversificazione della clientela (l'attività, infatti, non può essere prestata esclusivamente nei confronti di un solo soggetto, come fosse strumentale all'organizzazione di quest'ultimo);
c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, per la non iscrizione ad Albi professionali (ad es. consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti).