I Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale sono le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonché tutte le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel medesimo registro nel corso dell'anno di riferimento (art. 3 del D.M. n. 359 del 11/05/2001).
Sono tenute al pagamento anche le imprese inattive e/o in liquidazione.
Se l'impresa oltre alla sede principale ha una o più unità locali, deve pagare per ciascuna di esse un ulteriore diritto pari al 20% del diritto pagato per la sede principale.
Dall'anno 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). A tal proposito si vedano le novità contenute nella nota n. 201046 del 30/12/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.