Il diritto annuale è il tributo dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel registro Imprese tenuto da ogni camera di commercio anche se iscritte per un solo giorno nel corso dell'anno solare e anche se inattive.
E' disciplinato dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993, successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 488 del 23/12/1999 e dal relativo regolamento di attuazione, il DM n. 359 dell'11/05/2001.
La misura del diritto annuale è stabilita annualmente dal Ministero con apposito decreto.
All'art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 580 del 29/12/1993 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.