Ambiente: Procedura telematica iscrizione imprese elenchi sottoprodotti

L'articolo 4 del Decreto 264/2016 prevede l’istituzione da parte delle Camere di commercio di un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi i produttori ed utilizzatori di sottoprodotti. L’iscrizione non è obbligatoria, in quanto frutto di un’azione volontaria da parte delle imprese ed è priva di carattere probatorio in merito alla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per la
qualifica di sottoprodotto. L’elenco rappresenta piuttosto uno strumento di trasparenza e di conoscenza, volto a facilitare gli scambi dei sottoprodotti, così come affermato dall’articolo 10, comma 1.
A partire dal 12 giugno sarà attiva sul sito www.elencosottoprodotti.it, l'applicazione
realizzata da Ecocerved che consentirà direttamente, per via telematica, l’iscrizione delle imprese agli elenchi sottoprodotti, senza alcun impegno operativo in capo alle Camere di commercio.

La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto 264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore - utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.

In merito alla vidimazione delle schede tecniche di cui all’articolo 5, comma 6 del
decreto, il Ministero precisa che qualora l’operatore scelga di avvalersene come strumento probatorio ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.