Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione - Art. 33, D.Lgs 20 febbraio 2019, n. 15 .
Entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente dovranno presentare domanda per la conversione degli stessi, a pena di decadenza, in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina - Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15
Alla domanda di conversione, da presentare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dovrà essere allegato il regolamento d’uso, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata, secondo le disposizioni degli artt. 11, 11bis e 157 del D.Lgs n. 30/2005. La conversione prevede il pagamento di € 337,00 di tasse di concessione governative, come disposto dall’art. 33 c. 3 del D.Lgs 15/2019.
In caso di rinnovo di marchi collettivi, se la scadenza del decennio è antecedente al 23 marzo 2020, la conversione dovrà essere richiesta entro il termine previsto per le domande di rinnovo (mese del primo deposito o entro i sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa).
La Circolare n. 607 del 30/07/2019 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico – DGLC – UIBM fornisce istruzioni operative per il deposito della domanda di conversione.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio marchi e brevetti di questa Camera di Commercio, presso il quale è possibile effettuare il deposito cartaceo, recapiti telefonici: 0775/275201, e mail brevettiemarchi@frlt.camcom.it.