Acconciatore

Con il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che ha disposto l'abrogazione dell'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161, le imprese possono avviare l'attività di acconciatore con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell'artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all'eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.
Pertanto i soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa.

L'attività di acconciatore è disciplinata dalla legge 17 agosto 2005, n.174.

 

 

VALUTAZIONE ATTESTATI PROFESSIONALI: PARERE C.R.A. DEL LAZIO.

La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, nella riunione del 26 settembre 2014, ha respinto il ricorso presentato da una ditta individuale avverso il provvedimento di diniego d’iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese artigiane, per l’esercizio dell’attività di acconciatore, adottato dal Commissario ad acta della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Frosinone; nel provvedimento la Regionale conferma che la C.P.A., sebbene non sia più deputata al rilascio della qualifica professionale di acconciatore a seguito dell’abrogazione dell’art.2 della legge 161/1963 operata dall’art.15 del D.lgs 147/2012, è l'organo comunque competente ad effettuare le verifiche relativamente al riconoscimento dei requisiti artigiani secondo il disposto dell’art.9, comma 3, della legge regionale 10/2007 (“L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore”).

Pertanto viene confermato l’orientamento constantemente adottato dalla C.P.A. di Frosinone secondo il quale l’errata valutazione degli attestati, allegati alla SCIA, da parte del comune competente, NON può sanare la mancanza dei requisiti professionali previsti dall’art.3 e 6 della legge 17 agosto 2005, n.174 che disciplina l’attività di acconciatore.

Parere C.R.A. del Lazio n.22 del 26 settembre 2014