Si comunica che in data 4 luglio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 223 contenente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e il contenimento della spesa pubblica. Tale decreto, che è entrato immediatamente in vigore, è stato convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006.
L’articolo 4 del citato decreto ha liberalizzato l'attività di produzione di pane, abrogando la legge 1002 del 1956, che prevedeva la competenza della Camera di Commercio sia per il rilascio di nuove autorizzazioni alla panificazione sia per le volture delle licenze degli impianti già esistenti.
Il suddetto articolo 4 prevede che l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio (articolo 19 della Legge 241/1990). La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva (il quale assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito).
I Comuni e le autorità competenti in materia igienico - sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
L'articolo 4 della legge prevede altresì che entrododici mesi dal 4 agosto 2006, il Ministero dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro della salute, emani un decreto volto a disciplinare la denominazione di "panificio", di "pane fresco" e di "pane conservato".
Si ricorda, inoltre, che come per tutte le attività economiche entro 30 giorni dall'apertura dell'esercizio, occorre presentare denuncia di inizio attività alla Camera diCommercio - Registro Imprese, o, nel caso in cui prevalga l'attività artigianale, all'Albo Imprese Artigiane.