Dal 12.05.2012 nuove modalità di iscrizione per agenti, mediatori e spedizionieri

Dal 12 maggio 2012 sono in vigore i decreti ministeriali 26.10.2011, attuativi del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59, che prevedono nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, con la definitiva soppressione dei rispettivi Ruoli, ora sostituiti dal Registro Imprese.

Le nuove procedure non modificano i requisiti morali e professionali richiesti dalle rispettive normative di settore, il cui possesso dovrà essere autocertificato o comprovato allegando alla pratica di iscrizione la relativa documentazione.

Questi, in sintesi, gli adempimenti introdotti con i citati decreti:

  1. Nuove iscrizioni
    I soggetti che intendono iniziare le attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo o spedizioniere dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura "COMUNICA STARWEB", una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l'apposito modello ministeriale.
    La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese e corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge, attestanti il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità.
    È richiesta la presentazione di una SCIA e l'indicazione dei soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell'impresa per ogni unità locale operativa.
    Ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L. 241/90, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente (non è possibile la retrodatazione).
    N.B. I soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11 (titolari, soci accomandatari, soci di SNC, amministratori, responsabili tecnici, etc.) devono inoltre attestare, allegando la dichiarazione di cui al modello Autocertificazione antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all’art. 67 del D.Lgs. 159/11 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia).
     
  2. Soggetti in attività ed iscritti al Registro Imprese al 12.5.2012
    Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultavano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate avrebbero dovuto inviare, entro il 30 settembre 2013, un'apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgevano tali attività per conto dell'impresa per ogni singola localizzazione, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.
    Sino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione saranno comunque accettate, sebbene assoggettate al pagamento della sanzione REA, le domande di aggiornamento tardive, presentate cioè a decorrere dal 1 ottobre 2013.
    Maggiori informazioni e guide all'adempimento dell'aggiornamento
     
  3. Persone fisiche, iscritte nei soppressi ruoli, non in attività al 12.5.2012
    Le persone fisiche iscritte nei soppressi Ruoli degli Agenti e dei Mediatori (non Spedizionieri né Mediatori marittimi), che alla data del 12 maggio 2012 risultavano inattive, potevano, entro il 30 settembre 2013, iscriversi nell'apposita sezione REA, al fine di conservare i requisiti professionali nel tempo.
    Decorso tale termine, i citati soggetti sono definitivamente decaduti dalla possibilità di chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.
    L’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà comunque requisito professionale abilitante per avviare:
    - l'attività di agente e rappresentante di commercio (entro il 12 maggio 2017);
    - l'attività di agente d'affari in mediazione (entro il 12 maggio 2016).
     
  4. Soggetti che cessano di svolgere l'attività
    I soggetti che cessano di svolgere le attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio o mediatore marittimo possono richiedere, entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA, finalizzata al mantenimento dei requisiti professionali nel tempo.
    Decorso tale termine, essi non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.
    Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.

Tutta la modulistica (in formato XML) è disponibile on-line solo tramite il servizio COMUNICA STARWEB.
Si consiglia di consultare la Guida Starweb, paragrafo 7.1.2 "Modelli C32-39 per agenti, mediatori, spedizionieri" (pagg. 110-117), per la corretta compilazione della modulistica in XML (da allegare unitamente alla versione in PDF).