Il Reg. (CEE) 3821/85, emendato dal Reg. (CE) 2135/98, ha introdotto l’obbligo di equipaggiare tutti i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza superiore ai 9 posti), con il nuovo tachigrafo digitale.
Il cronotachigrafo digitale è un apparecchio che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante.
Consente:
- la lettura di carte tachigrafiche
- il controllo dell’identità del conducente, dei tempi di guida e di riposo, delle modalità di guida
- registra e conserva nella propria memoria, i dati identificativi del veicolo, la distanza percorsa, le anomalie di funzionamento ed i guasti, la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
Le carte tachigrafiche
Le carte tachigrafiche sono di quattro tipi a seconda della funzione del soggetto (conducente, impresa, officina e autorità di controllo) che ne è abilitato all’uso. Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del MAP, formalizzata con DM 29 luglio 2005.
La carta conducente
La carta conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari. È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio, in cui il richiedente ha la propria dimora abituale (per un periodo non inferiore a 185 giorni l’anno).
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica;
- residenza nello stato italiano.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Può essere richiesta, dal titolare o da altra persona munita di delega con fotocopia di documento valido del delegante, presso l’Ufficio Metrico di questa Camera presentando il "modello carta conducente" (disponibile nella sezione modulistica) e pagando contestualmente, presso lo stesso ufficio, Euro 37,00 per ogni carta se il ritiro avverrà presso la Camera o Euro 40,80 sempre per ogni carta se si sceglie l’invio tramite posta. Si segnala che nel modulo è specificata la normativa di riferimento e la documentazione da allegare.
La carta dell’officina
Viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l’officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Può essere richiesta, dal titolare o da altra persona munita di delega con fotocopia di documento valido del delegante, presso l’Ufficio Metrico di questa Camera presentando il "modello carta officina" (disponibile nella sezione modulistica) e pagando contestualmente, presso lo stesso ufficio, Euro 37,00 per ogni carta se il ritiro avverrà presso la Camera o Euro 40,80 sempre per ogni carta se si sceglie l’invio tramite posta. Si segnala che nel modulo è specificata la normativa di riferimento e la documentazione da allegare.
La carta dell’azienda
La carta dell'azienda, di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.
Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa. Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell’azienda da presentare alla Camera di commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data della domanda.
Può essere richiesta, dal titolare o da altra persona munita di delega con fotocopia di documento valido del delegante, presso l’Ufficio Metrico di questa Camera presentando il "modello carta azienda" (disponibile nella sezione modulistica) e pagando contestualmente, presso lo stesso ufficio, Euro 37,00 per ogni carta se il ritiro avverrà presso la Camera o Euro 40,80 sempre per ogni carta se si sceglie l’invio tramite posta. Si segnala che nel modulo è specificata la normativa di riferimento e la documentazione da allegare.
La carta dell’autorità di controllo
La carta dell’autorità di controllo, di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo). La carta è rilasciata dalle Camere di Commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima.
Può essere richiesta dall'Ente di controllo presso l’Ufficio Metrico di questa Camera presentando il "modello carta autorità di controllo" (disponibile nella sezione modulistica) e pagando contestualmente, presso lo stesso ufficio, Euro 37,00 a meno che non venga sottoscritta specifica convenzione tra l'Ente e questa Camera. Si segnala che nel modulo è specificata la normativa di riferimento e la documentazione da allegare.
Competenze della CCIAA
Le Competenze della Camera di Commercio sono:
- il rilascio delle carte tachigrafiche;
- le attività di accertamento per:
- la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
N.B.
In attuazione del Decreto n° 361 del 31 ottobre 2005 e del Decreto 11 marzo 2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n° 108 dell’11/05/2005, non potranno più essere richieste autorizzazioni per il montaggio - riparazione dei cronotachigrafi analogici .
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la normativa di riferimento sul sito www.unioncamere.net/web_tachigrafo
Ritardo consegna carte tachigrafiche
A causa dell’adeguamento normativo al Regolamento (UE) n.165/2014, che ha previsto l’introduzione del cosiddetto “tachigrafo intelligente”, la consegna ai conducenti e alle imprese interessate delle carte tachigrafiche richieste, di qualsiasi tipologia, subirà dei ritardi non imputabili al sistema camerale...
Avviso di ritardo di consegna carte tachigrafiche per adeguamento normativo
A seguito dell'adeguamento normativo al Regolamento (UE) n.165/2014, si informa che la consegna delle Carte Tachigrafiche richieste, di qualsiasi tipologia, subirà dei ritardi. Si invitano, in particolare, i richiedenti il rinnovo delle carte tachigrafiche a presentare le istanze con congruo anticipo rispetto alla scadenza (si rammenta che le carte possono essere rinnovate nei 28 giorni antecedenti la scadenza).