Codice del consumo

Che cos’è

Introdotto con il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, il Codice del consumo costituisce un traguardo fondamentale per la tutela dei consumatori e dei loro diritti nel nostro ordinamento giuridico: con la sua emanazione, infatti, il Legislatore, fedele ai propositi enunciati all’art. 1 dello stesso, ha riunito, all’interno di un unico atto avente forza di legge, le più importanti disposizioni vigenti in tema di tutela dei consumatori, armonizzandole, ove necessario, con il diritto comunitario. Con il Codice del Consumo si è provveduto ad un’opera di riorganizzazione normativa, si è conferito autonomo rilievo al diritto dei consumatori, rafforzando la tutela del cittadino nel segno della semplificazione e del coordinamento legislativo, aumentandone la possibilità di conoscere i loro diritti e gli strumenti di tutela.

Come si articola

Composto originariamente da 146 articoli, il Codice ha conosciuto nel tempo una serie di interventi che ne hanno modificato l’impianto e i contenuti (ora si compone di 170 articoli) con la finalità primaria di estendere e rafforzare la tutela della parte debole dei rapporti di consumo.

Dal punto di vista strettamente strutturale, il Codice si articola in 6 parti, suddivise per categorie tematiche, di seguito illustrate:

arte I (artt. 1-3) Nei primi 3 articoli vengono enunciati i diritti fondamentali tutelati dal Codice e le sue finalità; vengono, altresì, precisate le nozioni di consumatore e professionista.
Parte II (artt. 4-32) Nella seconda parte sono dettate le norme in tema di educazione e informazione del consumatore, nonché quelle relative alle pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali.
Parte III (artt. 33-101) La terza è la parte dedicata alle norme più strettamente connesse alla materia contrattuale, sia generali sia relative a specifiche tipologie contrattuali.
Parte IV (artt. 102-135) In essa sono contenute le norme dettate in tema di sicurezza generale dei prodotti e di responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi.
Parte V (artt. 136-141) Parte dedicata alle disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e ai giudizi inibitori che le stesse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti rei di violazioni di interessi collettivi dei consumatori.
Parte VI (artt. 142-146) Contiene le disposizioni finali; tra queste spicca quella di cui all’art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti riconosciuti al consumatore dal Codice del consumo.

Come viene garantito il Consumatore

Alla luce dell’esperienza maturata dall’Ufficio sanzioni amministrative, appaiono particolarmente significative le disposizioni contenute nella seconda parte del Codice, che riconoscono al consumatore il diritto ad una adeguata informazione (artt. 2, 4 e successivi).

In particolare, vengono precisati i caratteri che l’informazione deve avere e le informazioni che devono essere necessariamente fornite al consumatore: denominazione del prodotto, identificazione del produttore, indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso, utilizzo della lingua italiana, ecc …

Come acquistare prodotti sicuri

Al momento dell’acquisto il consumatore è chiamato a prestare attenzione, a tutela della propria sicurezza, a quanto riportato sulle confezioni, sulle etichette e sulle documentazioni illustrative dei prodotti, segnalando eventuali carenze o violazioni alle apposite Autorità di vigilanza.

Cosa fare per non incorrere in sanzioni

Il produttore ha l'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dal normale uso del prodotto (art. 104).

Il distributore ha l'obbligo di partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato.

Il commerciante, sia esso grossista o dettagliante, ha l’obbligo di verificare,in modo scrupoloso, che le confezioni, le etichette e le documentazioni illustrative dei prodotti, riportino tutte le indicazioni e i requisiti prescritti dalla legge a garanzia della sicurezza e di una corretta informazione del consumatore. Le violazioni solitamente denunciate all’Ufficio sanzioni amministrative dai vari Organi accertatori sono, infatti, proprio quelle attinenti l’etichettatura dei prodotti (artt. 6, 7, 9 e 11 del Codice del consumo) : da qui l’invito a prestarvi particolare attenzione!

Quali sono le sanzioni previste

In caso di violazioni è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente severe (si veda l’art. 12).