Il termine di pagamento del diritto annuale per le imprese già iscritte coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 D.M. n. 359 dell'11/05/2001).
Con il DPR 435/2001, art. 17 (come modificato dall'art. 37 comma 11 del DL 223/2006, convertito in L. 248/2006) sono stati semplificati ed unificati i termini per i versamenti delle imposte sia per le persone fisiche che per le società.
Il termine di pagamento è, pertanto:
- per le imprese individuali e le società di persone : il 30 giugno;
- per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il cui bilancio viene approvato entro il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.), la scadenza del versamento è fissata nel giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta: 30 giugno;
- per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il cui bilancio, in base a disposizioni di legge viene approvato oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.), la scadenza del versamento sarà il 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: 30 luglio;
- per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui bilancio non venga approvato entro i termini stabiliti sopra, il versamento è comunque da effettuarsi entro il giorno 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Il contribuente ha la facoltà di versare nei 30 giorni successivi rispetto alla scadenza prevista, maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% utilizzando un unico rigo e un unico codice tributo sul modello F24 (cod. 3850) in corrispondenza dell'importo da versare. La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata senza arrotondamenti. Detta maggiorazione va versata anche in caso di compensazione con altri tributi, così come ribadito con circolare MAP 3587/c/2005.
Nel caso in cui il termine cada di sabato o domenica, è possibile versare fino al lunedì successivo.
Per le imprese che si iscrivono o che attivano unità locali in corso d'anno, il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione.
Scaduto il termine dei 30 giorni entro il quale è possibile pagare il diritto con la maggiorazione dello 0,40%, è ancora possibile usufruire dell'istituto del "ravvedimento operoso lungo" fino alla data del 30 giugno dell'anno successivo (ovvero entro un anno dalla data di scadenza). Oltre tale ultimo termine, è prevista la sanzione dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto. In materia si rimanda alla sezione sanzioni sul diritto annuale.