Sanzioni amministrative

Ufficio Sanzioni Amministrative

Contatti:

Dott. Massimiliano Colanzingari: Responsabile P.O. Gestione Risorse Umane, Sanzioni e Protesti
Dott.ssa Maria Teresa Sperduti: Responsabile U.F.

ufficio.sanzioni@frlt.camcom.it

 centr. +39 0773 6721
 centr. +39 0775 2751
 diretto +39 0775.275209

fax: 0775.270442 - 824197

Norma di riferimento: Legge 689/1981

L'Ufficio Sanzioni Amministrative emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa in tutti i casi in cui i competenti organi accertatori abbiano notificato o contestato, agli interessati, le violazioni commesse, e questi non abbiano provveduto al pagamento liberatorio della sanzione ridotta irrogata con il verbale di accertamento.

Le violazioni sanzionabili possono riguardare svariate materie riconducibili all'area della tutela del consumatore e, più frequentemente:

  • ritardati o omessi depositi di atti al Registro Imprese
  • mancata iscrizione a Ruoli e Albi
  • sicurezza degli impianti
  • strumenti metrici
  • etichettatura e marcatura prodotti non alimentari (articoli tessili, giocattoli, prodotti elettrici, etc)
  • sicurezza e conformità prodotti.

L'Ufficio Sanzioni, oltre alla copia dei verbali di accertamento, è competente a ricevere anche gli scritti difensivi del soggetto sanzionato, i verbali di sequestro nei casi previsti dalla legge e le istanze di dissequestro.

Come comportarsi quando si riceve un verbale da parte dell'organo accertatore

Il verbale di accertamento, se non c'è contestazione immediata, deve essere notificato al tragressore entro 90 gg. dalla violazione.

Colui che riceve un verbale di contestazione può:

a) pagare la sanzione in misura ridotta indicata nel verbale entro 60 giorni ed esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento, con la conseguente estinzione del procedimento.

- se sul verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido;

- se invece più persone concorrono nella violazione amministrativa ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista.

b) presentare scritti difensivi all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio entro 30 giorni chiedendo, se vuole, di essere ascoltato. Come presentare gli scritti difensivi vedi l'apposita sezione in fondo alla pagina.

I termini di 30 e 60 giorni decorrono dalla data della contestazione immediata o dalla notifica del verbale.

Come pagare il verbale emesso dall'organo accertatore

Se la tipologia della violazione è:

  • ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali, per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative:
    - Gli importi devono essere versati tramite i moduli indicati o allegati al verbale.

Se invece la tipologia della violazione è:

  • ritardata o omessa comunicazione al REA (L. 630/81, art. 5 D.M.9/3/1992) - L'importo complessivo della sanzione e delle spese di notifica, deve essere versato a favore della Camera di Commercio di Frosinone secondo le modalità indicate nel verbale.

Istruttoria dell'Ufficio Sanzioni a seguito del mancato pagamento della sanzione

Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non effettuano il pagamento in via liberatoria entro i 60 giorni, il verbale viene inoltrato all'Ufficio Sanzioni che lo esamina unitamente agli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato se ne ha fatto espressa richiesta e, a conclusione dell'istruttoria, emette :

- una ordinanza di archiviazione se non ritiene fondato l'accertamento,

oppure

- una ordinanza di ingiunzione con l'indicazione della somma da pagare, comprensiva delle spese di procedimento, se ritiene che l'accertamento sia fondato.

Cosa fare quando si riceve una ordinanza ingiuntiva

Il trasgressore che riceve una ordinanza ingiuntiva ha l’obbligo di pagarela somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica della stessa e presentare la ricevuta del pagamento all'Ufficio Sanzioni che provvederà ad estinguere il procedimento.
Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e li libera entrambi.

E’ ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio (artt. 22 e 22bis Legge 689/81). Il ricorso non sospende il procedimento di esecuzione forzata, a meno che il giudice disponga diversamente.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva

E' possibile il pagamento rateale della sanzione percuniaria per il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate. L’Ufficio valuterà l'istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche del richiedente che può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

  •  consegnata a mano
  • spedita via posta con raccomandata RR

Se l'ordinanza non viene pagata

Se l'ordinanza ingiuntiva non viene pagata entro i 30 giorni dalla notifica, l'Ufficio Sanzioni provvederà all'iscrizione a ruolo con la conseguente emissione della cartella di pagamentoe l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della Legge 689/1981.

Cosa fare quando si riceve la cartella di pagamento

Entro 60 gg. dalla notifica della cartella occorre effettuare il pagamento, attenendosi alle “istruzioni per il pagamento” indicate nella cartella stessa.

La cartella è un titolo escutivo ed il mancato pagamento determina l'attivazione della procedura di esecuzione forzata nei confronti dell'interessato.

Prescrizione: il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della violazione commessa.

Come presentare gli scritti difensivi

E' sufficiente una lettera in carta semplice, che può essere spedita per posta o consegnata a mano, indirizzata a:

Camera di Commercio di Frosinone Latina
Ufficio Sanzioni Amministrative
Viale Roma Snc, 03100 Frosinone

Negli scritti difensivi occorre indicare:

  • Nome e cognome o ragione sociale del trasgressore

  • codice fiscale

  • Indirizzo completo

  • Numero e data del verbale e organo che l'ha elevato (Polizia Municipale, Registro Imprese, ecc..)

  • Esporre i motivi per i quali si vuole impugnare il verbale e indicare chiaramente se si chiede l'annullamento del verbale o la riduzione della sanzione

  • Data e firma

    Si possono allegare atti e documenti utili per chiarire la propria posizione.
    La richiesta di essere convocati personalmente è facoltativa.