Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva

Legge n. 313 del 03/08/1998

Decreto Ministeriale del 18/06/2014

DGR Lazio n. 354 del 20/06/2017

DGR Lazio n. 851 del 20/12/2018

Con l’art. 3 della Legge 313/1998 è stato istituito l’Elenco nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, che ha sostituito l’Albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva. I soggetti già iscritti nel precedente Albo sono stati pertanto iscritti d’ufficio nell’Elenco. Tale Elenco è nazionale, ma articolato su base regionale: è tenuto infatti presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e presso le Regioni. Il Ministero cura la pubblicazione dell’Elenco nazionale sulla Gazzetta Ufficiale; la Regione pubblica invece l’articolazione regionale dell’Elenco sul Bollettino Ufficiale.
La domanda di iscrizione, ai sensi dell’art.4 D.M. 18 giugno 2014 e della DGR Lazio n.354/2017, come modificata da ultimo dalla DGR Lazio n. 851 del 20/12/2018, va presentata presso la Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare.

La Camera di Commercio provvede ad effettuare l’istruttoria della pratica e a trasmettere alla Regione l’elenco dei richiedenti ritenuti idonei all’iscrizione.

Requisiti

Possono iscriversi nell’Elenco tutti i soggetti maggiorenni che intendono esercitare l’attività di assaggiatore di olio d’oliva, che hanno frequentato almeno la scuola dell’obbligo e che sono in possesso di:

1) requisiti di idoneità morale:

  • non avere riportato condanna definitiva per reati ostativi;
  • non essere assoggettato a misure di prevenzione personale;

2) requisiti di idoneità professionale:

  • essere in possesso dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori organizzato secondo i criteri di cui al Decreto 18 giugno 2014;
  • essere in possesso di attestato rilasciato da un capo panel responsabile di un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole che comprovi la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza di iscrizione.

Procedimento di iscrizione

Per iscriversi occorre presentare alla Camera di Commercio una domanda in bollo da euro 16,00, redatta su apposito modello secondo lo schema all.1 DGR n.354/2017.

Alla domanda occorre allegare:

  • l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 31,00;
  • la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra indicati;
  • copia di un documento di identità in corso di validità.

La Camera di Commercio, verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata e conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La Camera di Commercio, al termine del procedimento, propone i nominativi alla Regione; quest’ultima provvede all’iscrizione e ne dà comunicazione al Ministero.

Variazione dell’Elenco nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DM del 18/06/2014)

Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati in domanda o dei requisiti necessari per l’iscrizione deve essere comunicata dall’interessato alla Camera di Commercio competente, la quale, verificata l’istanza di variazione, trasmette alla Regione i dati di variazione per i necessari aggiornamenti che quest’ultima apporterà all’Elenco regionale.
 

Cancellazione dall’Elenco nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L’eventuale cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Regione:

  • su segnalazione della Camera di Commercio;
  • su domanda dell’interessato, o d’ufficio, per il venir meno dei requisiti morali o per inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività.

L’avvenuta cancellazione dall’Elenco viene notificata dalla Regione all’interessato ed  Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Trasferimento ad altro Elenco regionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (ai sensi dell’art. 4, comma 9, del DM del 18/06/2014)

I Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione da un Elenco regionale ad un altro. L’amministrazione che ha in carico l’Esperto, comunica l’assenso al trasferimento alla Regione ricevente ed al Ministero.

 

 

 

 

 

 

Vai alla modulistica