Sanzioni e Ricorsi

SANZIONI

L'autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Sindaco del Comune in cui ha sede l'impresa, il quale si avvale degli atti forniti dalla Commissione che limita il proprio operato alla sola segnalazione del ritardo nella presentazione delle denunce.
L'importo delle sanzioni varia in base alla Tabella Sanzioni deliberata.
Gli importi applicati prevedono una maggiorazione per spese postali e di cancelleria.

 

RICORSI

Contro le decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in merito alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane è ammessa l'impugnazione secondo il disposto di cui all'art.44, ottavo comma, D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 24/11/1981 n. 689;
Legge Regione Lazio 05/07/1994, n. 30;
Legge 08/08/1985, n. 443 art. 5 (Legge quadro per l'artigianato);
Legge Regionale del 17 febbraio 2015, n.3.