I visti e le legalizzazioni sono apposti solo quando richiesti da un’Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa nazionale e/o dell’Unione europea.
a) Visti:
1) Visto per deposito
Qualora la Camera di Commercio riceva una richiesta per l’attestazione di indicazioni d’ordine commerciale, la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, si limita ad apporre un visto sul documento presentato – sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.), indicando la menzione: “visto per deposito”. Copia del documento è conservato agli atti della Camera di Commercio.
2) Visto poteri di firma
- Visto poteri di firma su dichiarazioni rese dall’impresa:
Quando la richiesta di attestazione riguarda, invece, dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di Commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle Imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali. Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.
Non è possibile ottenere il visto per:
Dichiarazioni sull'origine dei prodotti rese dall’impresa su atti e documenti commerciali. Infatti, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di Commercio non procedono all’apposizione del visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all’origine delle merci rese dall’impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l’emissione di un certificato di origine.
- Visto poteri di firma su fatture:
Per quanto concerne le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l’intervento della Camera di Commercio, devono semplicemente dar luogo a “visto dei poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali. Quando anche la fattura è presentata esclusivamente in forma telematica, questa sarà munita di firma digitale e olografa del soggetto aziendale che detiene i poteri e la Camera di Commercio potrà procedere con l’apposizione del relativo “visto poteri di firma”, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.
b) Legalizzazione firma
Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 le firme sugli atti e documenti da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. A tal riguardo, già con Decreto ministeriale del 12 luglio 2000, è stata trasferita alle Camere di Commercio la competenza anche di legalizzare le firme del sottoscrittore degli atti e documenti da valere all’estero, davanti ad Autorità estere.
Per l’esercizio di tale compito le Camere di Commercio abilitano – con specifica delega – funzionari camerali alla legalizzazione delle firme dei soggetti che hanno prioritariamente sottoscritto gli atti e certificati per l’estero e ne danno informativa a tutte le Autorità competenti (Ambasciate estere in Italia, Prefetture, Ministeri interessati).
Diversamente, quando il Paese estero – firmatario della specifica Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961, richiede espressamente l’apposizione dell’Apostille su atti amministrativi formati in Italia, questo tipo di legalizzazione è apposta dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, mentre sugli atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica
Per il rilascio di ciascun visto e legalizzazione è previsto un diritto di segreteria di € 3,00.
Il pagamento per le richieste inviate telematicamente può essere effettuato online tramite l'applicativo CERT'O (per l'accreditamento seguire le istruzioni presenti nel Manuale Utente).
In caso di richiesta cartacea, presentabile in via del tutto eccezionale e da valutare preventivamente da parte dell'Ufficio Commercio Estero, il pagamento sarà effettuabile:
- in contanti direttamente allo sportello dell’Ufficio Commercio Estero;
- o utilizzando il sistema PagoPA (in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), attraverso un “avviso di pagamento” ( mod. 3 ) predisposto dalla Camera di Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare al seguente indirizzo mail: commercio.estero@frlt.camcom.it. L’avviso di pagamento verrà inviato via e-mail all’utente e potrà successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibile dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.
Modello Richiesta Visti a valere all'estero è presente nell'apposita sezione modulistica