Secondo quanto indicato dalle nuove disposizioni per il rilascio dei Certificati di Origine e dei Visti per l’Estero, adottate nel mese di marzo 2019 di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere (pubblicate nella sezione Commercio Estero del sito di questa Camera di Commercio), su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre Pubbliche Amministrazioni, le Camere di Commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e di commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e/o dell’Unione Europea.
La Camera di Commercio, pertanto, può rilasciare questo attestato solo dopo aver valutato, attraverso l'esame dei documenti commerciali di vendita esibiti dal richiedente, che i prodotti in esame siano realmente ed abitualmente venduti in Italia e/o nell’Unione Europea.
L’attestazione camerale non rappresenta una autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’Unione Europea.
L’attestazione è altresì subordinata alla dichiarazione dell’Impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’Unione Europea e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.
Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti, e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
In tali casi, in base alle disposizioni sopra citate, qualora l’azione camerale fosse richiesta a fini amministrativi preliminari alla importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di Commercio procederanno solo con l’apposizione di un visto poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata.
In tali ipotesi potrà essere prevista tra i documenti da allegare la presentazione della copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.
Per ottenere l'Attestato di libera vendita è necessario presentare:
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Richiesta su carta intestata, utilizzando il fac simile presente nella sezione modulistica del Commercio Estero;
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Copia delle fatture di vendita in Italia e/o nell’Unione Europea dei prodotti per i quali si richiede l'attestato relative all'ultimo trimestre avendo cura di evidenziare i prodotti ivi presenti oggetto della richiesta;
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Elenco dei principali clienti italiani ed esteri;
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Copia documento di identità del richiedente;
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Per il rilascio di ciascun attestato di libera vendita è previsto un diritto di segreteria di € 3,00.
Le imprese che già utilizzano il sistema operativo Cert’O, per la richiesta telematica dei Certificati di Origine, possono avvalersi dello stesso strumento, selezionando come tipologia di pratica “Visti e autorizzazioni-Attestato di Libera Vendita” allegando al Modello Base la richiesta (redatta secondo il fac simile di cui sopra) firmata digitalmente e le fatture di vendita dei prodotti per i quali si richiede l’Attestato relative all’ultimo trimestre avendo cura di evidenziare i prodotti ivi presenti oggetto della richiesta.
In questo caso non serve allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore ed il pagamento di Euro 3,00 avverrà on line tramite sistema Cert’O.
Modello Richiesta di Attestato di libera vendita è presente nell'apposita sezione modulistica.