Artigianato: riconoscimento delle qualifiche professionali
Abrogazione della Legge 161/63. Effetti sulla competenza della Commissione Provinciale per l'Artigianato sul rilascio delle qualifiche per acconciatori ed estetisti
Con riferimento al Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla conseguente abrogazione dell’art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161,
SI COMUNICA
Barbieri, parrucchieri e acconciatori
L’attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 174 del 17 agosto 2005 (che ha sostituito la vecchia normativa: L. 161/63 modificata dalle Legge 1142/70).
Per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti professionli previsti dall'art.3, comma 1 (Abilitazione professionale), che dispone:
"Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico - pratico preceduto, in alternativa tra loro:
Estetisti
Per l'esercizio dell'attività di estetista è indispensabile il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n.1, la quale all'art.3, comma 1, dispone:
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo lì'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico - ratico preceduto dallo svolgimento